Tassa di soggiorno

A partire dalla stagione 2023 gli ospiti del Campeggio La Pineta sono tenuti a corrispondere l’imposta di soggiorno, istituita dal Comune di Bari Sardo.

Il 14/10/2022 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 è stato approvato il Regolamento Comunale sull’Imposta di soggiorno e il 13/12/2022 è stata deliberata la sua applicazione definitiva per le strutture ricettive ubicate nel territorio di Bari Sardo (con delibera 104).

L’imposta è dovuta per ogni pernottamento fino ad un massimo di 14 pernottamenti consecutivi nell’anno solare purché effettuati nella medesima struttura ricettiva.

Sono esenti dal pagamento dell’imposta di soggiorno:

  • a) coloro che alloggiano presso le strutture ricettive comunali in periodi diversi da quelli compresi tra il 1 maggio e il 30 settembre;
  • b) i minori che non abbiano ancora compiuto il decimo anno d’età;
  • c) i soggetti che assistono i degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, in ragione di un accompagnatore per paziente;
  • d) i genitori o gli accompagnatori, che assistono i minori di diciotto anni degenti ricoverati presso strutture sanitarie del territorio, per un massimo di due persone per paziente;
  • e) i portatori di handicap non autosufficienti;
  • f) gli accompagnatori di portatori di handicap non autosufficienti, fino al massimo di una persona per assistito;
  • g) gli autisti di pullman e accompagnatori turistici per ogni gruppo di 25 persone;
  • h) gli appartenenti alle forze dell’ordine e/o forze armate, alla Polizia statale e locale ed al Corpo dei Vigili del Fuoco che, per ragioni di servizio, alloggino in strutture ricettive del Comune di Bari Sardo;
  • i) coloro che prestano attività lavorativa presso qualsiasi struttura produttiva locale;
  • j) in caso di calamità naturali ed eventi rilevanti individuati dall’amministrazione, tutti i volontari della protezione civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti alle associazioni di volontariato.

L’applicazione dell’esenzione di cui ai precedenti commi, lettere da c) a j), è subordinata al rilascio al gestore della struttura ricettiva, da parte dell’interessato, di un’idonea attestazione, resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, dalla quale si evinca chiaramente, oltre alle generalità degli interessati, lo status che da luogo all’esenzione.

In particolare per l’applicazione dell’esenzione di cui alle suddette lettere c) e d) l’attestazione dovrà contenere il periodo di riferimento delle prestazioni sanitarie o del ricovero. L’accompagnatore/genitore dovrà altresì dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all’assistenza sanitaria nei confronti del paziente.

Per le esenzioni di cui alle lettere e) ed f) l’attestazione, rilasciata dall’accompagnatore, dovrà contenere oltre alle generalità dell’assistente e dell’assistito, la dichiarazione in ordine alla non autosufficienza di quest’ultimo sulla base di una regolare certificazione degli organismi pubblici preposti a rilasciarla.

Per le esenzioni di cui alla lettera g) l’attestazione dovrà contenere la dichiarazione del ruolo ricoperto dal beneficiario e il numero di persone accompagnate.

Per le esenzioni di cui alla lettera h), i beneficiari appartenenti ai gruppi in essa previsti dovranno dichiarare di alloggiare presso la struttura per ragioni di servizio e il numero di giorni interessati dall’attività lavorativa.

Per le esenzioni di cui alla lettera i), i beneficiari dovranno dichiarare la struttura locale presso la quale prestano la propria attività lavorativa e il periodo di incarico.

Per le esenzioni di cui alla lettera j), i beneficiari dovranno dichiarare, oltre al ruolo ricoperto, di alloggiare presso la struttura in ragione del loro status e l’evento per il quale prestano la propria attività di volontariato, nonché il numero di giorni previsti per la stessa.

L’Amministrazione, al fine di agevolare la fruizione delle esenzioni di cui al presente articolo, pubblicherà e metterà a disposizione degli interessati e dei gestori delle strutture ricettive dei modelli di attestazione dei suddetti status.

E’ facoltà degli interessati presentare, in luogo delle suddette autocertificazioni, copia dei relativi certificati attestanti lo status che dà luogo all’esenzione dal pagamento dell’imposta di soggiorno.

L’imposta di soggiorno è stabilita come segue:

Tipologia strutturaImporto
Campeggio1,00€ *